Lea/ Nomenclatore: Un ritardo
di 15 anni che danneggia i malati
Dichiarazione di Filomena
Gallo, Marco Gentili, Maria Teresa Agati, rispettivamente Segretario,
Co-presidente e Membro di Direzione dell'associazione Luca Coscioni per
la libertà di ricerca scientifica sogg. costituente il Partito
Radicale.
Ma quanto devono attendere
ancora i cittadini italiani, disabili o malati, perché lo Stato
permetta loro di accedere a servizi e strumenti fondamentali per
affrontare e migliorare la vita quotidiana?
I LEA, cioè livelli
essenziali di assistenza, in Italia sono infatti fermi al 2001, mentre
il Nomenclatore tariffario, che è l'elenco degli ausili e delle protesi
erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, è fermo al 2009. Eppure il
loro aggiornamento è determinante per la salute e l'assistenza di
tantissimi italiani affetti da malattie a oggi non incluse nei LEA, o
che necessitano di ausili attualmente non previsti nel nomenclatore.
Dopo innumerevoli richieste e
contatti con i vari Ministri della Salute che negli anni si sono
succeduti, preannunciando ogni volta l'aggiornamento di LEA e
Nomenclatore, nulla è cambiato. Per questo, come Associazione Luca
Coscioni, abbiamo inviato una diffida al Ministro
della Salute, alla Presidenza del Consiglio e alla Conferenza stato
regioni, perché il ritardo accumulato è tale da essere perseguibile per
via legale a nome dei cittadini italiani. I termini da
diffida sono scaduti lo scorso 10 marzo e quindi stiamo per
intraprendere le vie che il caso consiglia. Nei giorni scorsi la
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria aveva risposto alla
nostra diffida ribadendo ancora la volontà del Governo di
provvedere alla revisione del nomenclatore con l’aggiornamento
dell'elenco e l’inclusione di tecnologie più
efficaci e innovative, dalla risposta sono però emerse alcune preoccupanti
indicazioni operative, che potrebbero invalidare la bontà
del provvedimento stesso.
Se infatti è vero, come sostenuto anche nella risposta della
Programmazione, “che l’evoluzione tecnologica ha consentito
l’immissione in commercio di una gamma di ausili di serie in grado di
soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti, rendendo inattuale
la loro classificazione tra gli ausili “su misura” ed inefficiente il
ricorso alla prestazione di “costruzione” rispetto alla possibilità di
acquisirli direttamente dal mercato di settore”, è imprescindibile
che i percorsi di fornitura debbano permettere di individuare,
all’interno della gamma relativa alla tipologia prescritta, il modello
più adatto a rispondere alle necessità dell’assistito. Se è vero,
inoltre, che per alcuni dispositivi che rispondono a bisogni complessi,
“non è possibile immaginare che una procedura volta all’approvvigionamento
di un dispositivo, grossolanamente equiparato ad un “bene di consumo”,
per quanto ben gestita e condotta, portando all’aggiudicazione di un
solo modello, sia in grado di soddisfare esigenze tra loro anche
fortemente differenziate”, deve anche essere riconosciuto
che l’individuazione del modello più adatto non può essere
effettuata dalle “stazioni appaltanti”, qualunque
sia la procedura di acquisto selezionata, ma dalla figura responsabile
dell’out-come, con l’eventuale coinvolgimento dell’assistito stesso.
Ricordiamo che, oltre che dalla logica e dalla buona prassi, la
necessità che la scelta del modello di dispositivo sia effettuata dal
professionista che ha in carico il risultato della prestazione è
normata in molti casi per legge, ad esempio nel caso delle
audioprotesi.
Per quanto riguarda invece la possibilità, per l’assistito, di
rivolgersi a un fornitore a sua scelta, nelle indicazioni fornite dalla
Programmazione si ravvisa una situazione di netta discriminazione tra
chi ha bisogno di un dispositivo su misura e chi invece di un ausilio,
anche complesso, di serie. E le ragioni appaiono del tutto
pretestuose: “…In base alla proposta ministeriale,
quando si tratta di un dispositivo “su misura”, l’assistito potrà liberamente
rivolgersi a qualunque erogatore accreditato dal Servizio sanitario
(così come accade per una prestazione specialistica o per un ricovero)
… ; quando si tratta di un dispositivo di produzione industriale … la
regola generale per la pubblica amministrazione è il ricorso a
procedure pubbliche di acquisto che, mettendo in concorrenza più̀
produttori, consentano di contenere la spesa a parità di
qualità…”. In base a quale logica infatti chi ha
bisogno, ad esempio, di un’ortesi per avambraccio può scegliere chi
gliela realizza e applica e chi, invece, ha bisogno di un sistema di
postura tronco-bacino non può farlo?
Riteniamo infine difficilmente giustificabile che non venga più considerato,
per l'impossibilità di realizzarlo "in tempi ragionevoli" lo
strumento che nelle precedenti proposte di revisione della disciplina
era stato riconosciuto come più efficace nella risoluzione delle
criticità più rilevanti. Cioè un “Repertorio degli ausili di serie”
che “riportasse le tipologie di dispositivi e, per ciascuna
tipologia, l’elenco di tutti i singoli prodotti commerciali presenti
sul mercato ed erogabili dal Servizio sanitario nazionale con i
rispettivi prezzi di riferimento: l’assistito avrebbe potuto rivolgersi
ad un erogatore accreditato di sua fiducia e scegliere liberamente il
singolo prodotto commerciale, nell’ambito della tipologia prescritta
dal medico”, strumento tra l’altro riportato
“nella legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266,
art. 292, comma b)”. Inoltre un prototipo
funzionante di questo Repertorio è già stato realizzato, è attivo sul
portale SIVA e potrebbe essere messo gratuitamente a disposizione per
la sperimentazione.
Sottolineiamo che le soluzioni possibili proposte non costituirebbero
in alcun modo un aggravio di costi per la parte Pubblica e
pertanto la copertura economica non può costituire giustificazione al
metodo da voi individuato.
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