martedì 28 novembre 2017

     IL GRAN DUCATO DI TOSCANA PRIMO      STATO AD ABOLIRE LA PENA DI                  MORTE


La Legge di riforma della legislazione criminale toscana, meglio nota come Codice leopoldino o Leopoldina, fu una consolidazione del diritto penale del Granducato di Toscana emanata il 30 novembre 1786 dal granduca Pietro Leopoldo d'Asburgo.
Il Granducato di Toscana con questa normativa fu il primo Stato al mondo ad abolire formalmente la pena di morte.

Granducato di Toscana, Legge di riforma criminale 30 novembre 1786, n. LIX


"Pietro Leopoldo, per grazia di Dio, principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, granduca di Toscana,

Fin dal Nostro avvenimento al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali doveri l'esame, e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'Anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adatta al dolce, e mansueto carattere della Nazione, procurammo provvisonalmente temperarne il rigore con Istruzioni ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con particolari Editti, con i quali vennero abolite la pena di Morte, la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle trasgressioni, ed alle contravvenzioni alle Leggi Fiscali, finche' non ci fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta Legislazione.
Con la piu' grande soddisfazione dei Nostro paterno cuore Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene congiunta con la piu' esatta vigilanza per prevenire le reazioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di accrescere il numero del Delitti ha considerabilmente diminuiti i piu' comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti nella determinazione di non piu' lungamente differire la riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla Societa' nella punizione dei Rei, eliminato affatto I"uso della Tortura, la Confiscazione dei beni dei Delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicita' nel delitto e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di Lesa Maesta' con raffinamento di crudelta' inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai Delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci Siamo determinati a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorita' quanto appresso.
[...]

LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilita' nella passata Legislazione era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi, ed avendo considerato che l'oggetto della Pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio anche esso della Societa' e dello Stato, della di cui emenda non puo' mai disperdersi la sicurezza nei Rei dei piu' gravi ed atroci Delitti che non restino in liberta' di commetterne altri, e finalmente il Pubblico esempio, che il Governo nella punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa unicamente e' diretta, e' tenuto sempre a valersi dei mezzi piu' efficaci coi minor male possibile al Reo; che tale efficacia e moderazione insieme si ottiene piu' che con la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilita' di commettere nuovi Delitti, e non la possibile speranza di veder tornare alla Societa' un Cittadino utile e corretto; avendo altresi' considerato che una ben diversa Legislazíone potesse piu' convenire alla maggíor dolcezza e docilita' di costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo Toscano, Siamo venuti nella determinazione di abolire come Abbiamo abolito con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorche' confesso, e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi fin qui promulgate, le quali tutte Vogliamo in questa parte cessate ed abolite.

LII. Resta in conseguenza, e tanto piu' proscritto ed abolito il barbaro, e detestabile abuso della facolta' concessa da alcune delle dette Leggi a ciascheduno di ammazzare impunemente, e con promessa di un premio i Banditi in contumacia per detti capitali Delitti; Volendo che riguardo a qualsiasi contumacia si osservi quanto e' stato ordinato di sopra, e specialmente all'Art. XLII, e cassata pure ed abolita ogni altra non meno barbara ed ingiusta Disposizione gia' vegliante nel Granducato, e specialmente per la Legge de' 31 Ottobre 1637 detta del Compendio contro i pretesi Assassini, o altri Facinorosi ivi nominati, che obbligava ognuno a perseguitarli ed ucciderli, anche non processati, ne' Condannati, ma solo sospetti, e vociferati per tali, benche' nel tempo del Nostro Governo non ne sia stata mai permessa l'Esecuzione.
[...]

Tale e' la Nostra volonta', alla quale Comandiamo che sia data piena Esecuzione in tutto il nostro Gran Ducato, non ostante qualunque legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine in contrario.
Dato in Pisa, li 30 Novembre 1786.
Pietro Leopoldo
V. Alberti

In Firenze l'Anno 1786. Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale".

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