RESOCONTO DELLE ULTIME SEDUTE
IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
di Matteo Mainardi
Questa settimana la Commissione Affari Sociali è
andata avanti con l'esame degli emendamenti al testo base sulle
DAT alla presenza del sottosegretario di Stato per la salute
Faraone il quale, per conto del Governo, ancora una volta non
ha espresso pareri sugli emendamenti.
La Commissione è arrivata a votare 83
emendamenti sui 288 ammessi, meno di un terzo.
Glie emendamenti approvati di cui va dato conto
non sono tantissimi. I primi due, a prima firma Mantero
(M5S) e Binetti
(Misto-UDC), hanno specificato che il diritto della persona ad
essere informata non solo deve essere completo e comprensibile,
ma anche "aggiornato".
I successivi quattro emendamenti, a prima firma Giordano
(M5S), Locatelli
(Misto-PSI-PLI), Calabrò
(AP-NCD-CPI) e Nicchi
(SI-SEL), hanno specificato che la persona le cui condizioni
fisiche non le consentano di scrivere, possa dare il proprio
consenso informato tramite videoregistrazione o dispositivi che
le permetta di comunicare. Il consenso informato è poi previsto
venga inserito nella cartella clinica o nel fascicolo
elettronico.
Infine, accantonando i restanti emendamenti
riguardanti l'articolo 1 del testo, si è passati alla
discussione dell'articolo 2 denominato "Minori e
incapaci". Qui sono stati approvati gli identici emendamenti
Roccella
(Misto-USEI-IDEA) e Gigli
(Des-CD) così come riformulati dalla relatrice Lenzi
(PD). Gli emendamenti in questione hanno soppresso interamente
il precedente articolo 2 prevedendo che:
1.
il consenso da parte del minore venga dato dai
genitori o dal tutore dopo averne ascoltato le volontà, con lo
scopo di tutelarne la salute psicofisica e la vita;
2.
per quanto riguarda la persona interdetta, il
consenso venga espresso dal tutore con gli stessi scopi di cui
sopra;
3.
per quanto riguarda la persona inabilitata, il
consenso venga dato dalla persona stessa e dal curatore, mentre
se si è in presenza di amministratore di sostegno, anche questo
subentri nella decisione;
4.
se il minore o la persona interdetta o
inabilitata avessero compilato un testamento biologico in cui
si specifica il rifiuto di determinate cure invece necessarie
per il medico, a risolvere la controversia sia il giudice
tutelare.
Alla prossima settimana per i nuovi
aggiornamenti.
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