venerdì 3 febbraio 2017

Aggrionamenti Parlamentari

RESOCONTO DELLE ULTIME SEDUTE  IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

di Matteo Mainardi

Questa settimana la Commissione Affari Sociali è andata avanti con l'esame degli emendamenti al testo base sulle DAT alla presenza del sottosegretario di Stato per la salute Faraone il quale, per conto del Governo, ancora una volta non ha espresso pareri sugli emendamenti.

La Commissione è arrivata a votare 83 emendamenti sui 288 ammessi, meno di un terzo.

Glie emendamenti approvati di cui va dato conto non sono tantissimi. I primi due, a prima firma Mantero (M5S) e Binetti (Misto-UDC), hanno specificato che il diritto della persona ad essere informata non solo deve essere completo e comprensibile, ma anche "aggiornato".

I successivi quattro emendamenti, a prima firma Giordano (M5S), Locatelli (Misto-PSI-PLI), Calabrò (AP-NCD-CPI) e Nicchi (SI-SEL), hanno specificato che la persona le cui condizioni fisiche non le consentano di scrivere, possa dare il proprio consenso informato tramite videoregistrazione o dispositivi che le permetta di comunicare. Il consenso informato è poi previsto venga inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

Infine, accantonando i restanti emendamenti riguardanti l'articolo 1 del testo, si è passati alla discussione dell'articolo 2 denominato "Minori e incapaci". Qui sono stati approvati gli identici emendamenti Roccella (Misto-USEI-IDEA) e Gigli (Des-CD) così come riformulati dalla relatrice Lenzi (PD). Gli emendamenti in questione hanno soppresso interamente il precedente articolo 2 prevedendo che:

1.     il consenso da parte del minore venga dato dai genitori o dal tutore dopo averne ascoltato le volontà, con lo scopo di tutelarne la salute psicofisica e la vita;
2.     per quanto riguarda la persona interdetta, il consenso venga espresso dal tutore con gli stessi scopi di cui sopra;
3.     per quanto riguarda la persona inabilitata, il consenso venga dato dalla persona stessa e dal curatore, mentre se si è in presenza di amministratore di sostegno, anche questo subentri nella decisione;
4.     se il minore o la persona interdetta o inabilitata avessero compilato un testamento biologico in cui si specifica il rifiuto di determinate cure invece necessarie per il medico, a risolvere la controversia sia il giudice tutelare.
Alla prossima settimana per i nuovi aggiornamenti.



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